
Spesso si fa confusione tra residenza e domicilio, in realtà si tratta di due concetti molto distinti, con implicazioni giuridiche differenti.
Iniziamo l’argomentazione riportando la differenza tra residenza e domicilio così come è enunciata nel Codice Civile – Libro Primo – delle Persone e della Famiglia – art. 43:
“Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.
Chiaro e sufficiente?
Non del tutto… entriamo dunque nel merito delle differenze tra i due termini:
Residenza
Da un punto di vista terminologico, il verbo che si confà a residenza è “fissare”: si dice che una persona “fissa la propria residenza”.
Dalla definizione data nel Codice Civile si apprende che la residenza ha a che fare con la “dimora”: la residenza è quindi da considerarsi come il luogo in cui il soggetto abita.
La residenza comporta la registrazione presso l’ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora: per questo si parla di “residenza anagrafica”.
La residenza anagrafica ha una serie di implicazioni ed effetti, tra cui:
- Rilascio di certificati anagrafici;
- Accesso ai servizi demografici;
- Determinazione delle competenze territoriali degli Organi Giudiziari;
- Individuazione del luogo in cui determinati atti debbano essere rilasciati;
- Individuazione della competenza del Tribunale ai fini dell’adozione;
- Iscrizione alla lista di elettorato.
In aggiunta, la residenza anagrafica influisce anche sulla pubblicazione e sulla celebrazione del matrimonio.
Domicilio
Da un punto di vista terminologico, la formula corretta è “eleggere domicilio”.
Il domicilio non deve per forza coincidere con la residenza:
- una persona può essere iscritta all’ufficio anagrafe di una città e dunque avere lì la propria residenza, ma essere domiciliata in un’altra città per motivi di lavoro o affari.
Non esiste un certificato di domicilio:
- la scelta del domicilio non risponde ad alcuna formalità, quindi non è prevista alcuna registrazione di tipo pubblico.
Può sussistere il caso in cui alla persona venga richiesto il rilascio di una dichiarazione che ne attesti il domicilio:
- in questa circostanza è possibile provvedere ad un’autodichiarazione chiamata in gergo “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, possibile solo da parte di cittadini italiani e comunitari.
Stando a quanto definito dal codice civile dunque, il domicilio risulta essere per lo più legato all’attività lavorativa e/o commerciale di una persona:
- dovendosi spostare per motivi di lavoro o studio, una persona può tranquillamente mantenere la residenza nel proprio comune e restare legata al proprio nucleo familiare fino a che non decida di fissare dimora in una nuova abitazione, eleggendo, per l’appunto, domicilio da un’altra parte.
Rossella Puglisi – Quattrovani Immobiliare