
Cos’è e come funziona la consegna differita di un immobile?!
È importante considerare che la consegna differita dell’immobile risponde solitamente ad un’esigenza del venditore, che per diversi motivi non può liberare l’immobile contestualmente alla firma del rogito notarile, come per esempio:
- chi vende non ha il tempo per traslocare prima della data stabilita per il rogito;
- il venditore deve acquistare una nuova abitazione con il denaro frutto della compravendita e, di conseguenza, chiede di abitare la casa venduta fino a che non potrà trasferirsi in quella appena acquistata.
La proprietà ed il possesso del bene immobile oggetto di acquisto, passano, di norma, a parte acquirente al momento della stipula del contratto definitivo di vendita ovvero del rogito; quando invece si parla di consegna differita dell’immobile, la casa viene consegnata all’acquirente dopo il rogito, ma comunque entro e non oltre una data prestabilita tra le parti. Tale condizione può avere luogo, a patto che vengano riportate, nel contratto preliminare e/o nell’atto definitivo di compravendita, tutte le informazioni, i dettagli e gli accordi presi tra le parti in merito a tale questione.
Sino alla data concordata per il rilascio, il venditore potrà godere dell’immobile ed, ove concordato tale godimento a titolo gratuito, non dovrà essere corrisposto alcun compenso da parte venditrice a parte acquirente; diversamente, in alcuni casi, viene previsto un compenso mensile o forfettario, quale indennizzo.
Come tutelarsi con la consegna delle chiavi dopo il rogito?
A tutela del rispetto delle condizioni pattuite per il rilascio dell’immobile, generalmente viene inserita, in atto, una penale da applicare in caso di rilascio tardivo dell’immobile oggetto di acquisto ovvero può essere richiesto che somma spettante al venditore quale parte del prezzo di acquisto, venga depositata presso il notaio rogante, sino alla consegna del bene immobile e quindi delle chiavi, a parte acquirente.
Qual è la ripartizione delle spese?
Fino al momento della consegna delle chiavi, le spese di manutenzione ordinaria oltre che gli oneri accessori ed eventuali spese condominiali restano a carico del venditore; per quanto riguarda le spese di manutenzione straordinaria, invece, vanno sostenute da parte acquirente.
Inoltre, eventuali spese notarili scaturenti dalla consegna differita, restano a carico del venditore.
Rossella Puglisi – Quattrovani Immobiliare