L’usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui regolato dagli articoli 978 e seguenti del Codice Civile, consistente nel diritto di un soggetto (usufruttuario) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario) e di raccoglierne i frutti, ma con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. Le facoltà dell’usufruttuario hanno un’estensione che si approssima, pur senza raggiungerla, alla facoltà di godere delle cose spettanti al proprietario, al quale residua la nuda proprietà.
Il diritto di usufrutto è sempre temporaneo. Non può infatti durare oltre la vita dell’usufruttuario o, se questo è una persona giuridica, oltre il termine di trent’anni.
Le spese e le imposte relative al bene sono ripartite tra nudo proprietario (spese di straordinaria amministrazione) e usufruttuario (spese di ordinaria amministrazione e imposte che incombono sul reddito).
La separazione di usufrutto e nuda proprietà è uno schema talvolta utilizzato nella vendita immobiliare. Il valore di mercato della nuda proprietà, ove oggetto di compravendita, è inversamente proporzionale all’età dell’usufruttuario, poiché si prevede, rispetto alla vita media, che passi un numero di anni, più o meno alto, prima che l’acquirente della nuda proprietà acquisisca, per morte dell’usufruttuario, la piena proprietà, potendo solo allora esercitare a pieno il suo diritto.